DECRETO RILANCIO
DL 34/2020
disposizioni in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal CdM con DL 13 maggio 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020)
Liberi professionisti e Collaboratori coordinati continuativi (co.co.co), che risultino già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro – erogata automaticamente un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019)
– indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti – indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) che risultino già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro – indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che risultino già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro – indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020 (con un aumento a 1.000 euro per maggio). Stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.
Lavoratori del settore agricolo che risultino già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro – indennità per il mese di aprile 2020 di 500 euro.
Individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione – indennità per i mesi di aprile e maggio di 600 euro per ciascun mese.
Lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti – indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.
Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – dopo il mese di marzo, anche per i mesi di aprile e maggio 2020 indennità di 600 euro.
Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono
erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo.
È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza.
Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità
per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.
Lavoratori domestici con in essere, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro – riconosciuta indennità pari a 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020.
L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
Lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a. – introdotta per i mesi di aprile e maggio 2020 un’indennità pari a 600 euro, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.
Soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto- legge n. 18 del 2020 – la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
Lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 – possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.
Aumento di 12 giornate nei mesi di maggio e giugno 2020 dei permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili.
Estesa al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.
Percettori di ammortizzatori sociali – limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, possibilità
di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020.
La deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste.
Agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura, assistenza alle persone affette da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, e lavoro domestico.
Datori di lavoro che hanno impiegato cittadini stranieri con il permesso di soggiorno scaduto potranno richiederne l’emersione e la regolarizzazione a fronte della stipula di un contratto di lavoro subordinato. Questa misura riguarda anche l’emersione del lavoro nero per lavoratori italiani, precedentemente impiegati in nero.
tutti quelli che sono stati identificati con fotosegnalazione prima dell’8 marzo del 2020 o che possono dichiarare di aver risieduto in Italia continuativamente prima di quella data.
Gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 o in scadenza, che non hanno lasciato il Paese prima dell’8 marzo 2020, potranno chiedere un permesso di soggiorno temporaneo per cercare un lavoro. Il permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza.
Se gli stranieri che fanno domanda trovano un lavoro, il permesso di soggiorno temporaneo
viene trasformato in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro di quattro mesi. Chi intraprende questa procedura deve però dimostrare di aver già lavorato in passato nei settori professionali interessati dal decreto.
Modifiche al trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”
settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Innalzato a diciotto settimane la durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga.
licenziamenti
Più veloce la procedura per la Cassa in deroga, che consente al datore di lavoro di rivolgersi direttamente all’Inps. L’Inps, in 15 giorni dall’arrivo dell’istanza, erogherà un anticipo dell’assegno del 40 per cento.
Le imprese non potranno fare licenziamenti economici individuali e collettivi per altri tre mesi. Sospese anche le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per motivo oggettivo in corso.
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) destinati a sostituire integralmente i 193 studi di settore per i lavoratori autonomi vengono corretti per i periodi di imposta 2020 e 2021, al fine di tenere in debito conto gli effetti della crisi. Ampliate inoltre le ipotesi di esclusione dall’applicazione della disciplina degli ISA,
Introdotto per il mese di maggio il ‘reddito di emergenza’, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità.
Requisiti (devono essere rispettati tutti e 4 cumulativamente):
Il Rem varia da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare. La richiesta va inoltrata all’Inps
entro giugno. Le risorse sono erogate in due quote, ciascuna pari all’ammontare riconosciuto.
Innalzato a 30 giorni i congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (con indennità pari al 50% della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.
Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a
1.200 euro) e possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio- educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–
19 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Famiglie con reddito medio-basso, ovvero con un valore ISEE inferiore ai 40mila euro – Credito d’imposta per le spese effettuate nelle strutture turistico-ricettive italiane tra il 1°luglio ed il 31 dicembre 2020.
La cifra massima può essere di 500 euro (300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone, 150 euro per una sola persona).
Il credito sarà fruibile:
diritto.
Lo sconto, rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione F24, ma con ulteriore facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari costituendo così una vera e propria iniezione di liquidità.
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva.
Il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia, ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti – Buono ‘mobilità’ pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a 500 euro, a partire dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di bici, e-bike e monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel o abbonamenti a servizi di sharing purché non di autovetture.
Rottamazione auto classe Euro 3 o inferiore o motociclo omologato fino alla classe Euro 2/Euro3 a due tempi – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 possibile usufruire del Buono ‘mobilità’ (cumulabile col bonus bici) pari a 1.500 euro per ogni autovettura e 500 euro per ogni motociclo rottamati.
Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km, che per il 2020 è stato innalzato a 100 milioni di euro.
Studenti o lavoratori pendolari in possesso di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale (autobus, tram e metro) in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure restrittive imposte dal governo che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio – Rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico.
Sospesi fino al 31 agosto 2020 i pignoramenti su stipendi e pensioni con slittamento a settembre
dei versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio.
Incrementato il Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l’anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
Imprese con un volume di ricavi fino a 250 milioni e Lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi – esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 %, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto – credito d’imposta del 60 % dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio.
Requisiti:
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Spetta indipendentemente dalla suesposta condizione alle strutture alberghiere.
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico – Credito d’imposta del 60% per un massimo di 80.000 euro per le spese di investimento necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività economiche.
Tipologia di interventi – interventi necessari per garantire le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento:
Esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore – Credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo per ciascun beneficiario di 60.000 euro.
Le spese potranno essere sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, ma anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di prodotti detergenti e disinfettanti, di termometri e termoscanner, di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come pannelli e barriere, e le relative spese di installazione.
Commercianti e piccoli artigiani (PMI) – riduzione degli oneri (quota fissa) delle bollette elettriche per i mesi di maggio, giugno e luglio.
In particolare:
Alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, campeggi, terme, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte e stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali – abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, in scadenza il 16 giugno 2020.
Stop fino al 31 ottobre della tassa di occupazione del suolo pubblico, per la parte di spazio che gli esercizi dovranno aggiungere, per rispettare il distanziamento previsto dalle nuove regole.
Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali – contributo INAIL a fondo perduto per finanziare le spese di sanificazione, o per l’acquisto di apparecchiature e attrezzature atte a garantire il distanziamento sociale tra i lavoratori.
Questi fondi Inail sono incompatibili con altre agevolazioni, anche fiscali, previste per questo tipo di spese; non sono cumulabili con il credito di imposta del 50%.
L’importo massimo per beneficiario è scaglionato in base all’ampiezza dell’impresa:
15.000 euro per imprese fino a 9 dipendenti
50.000 euro per imprese da 10 a 50 dipendenti
100.000 euro per le aziende con oltre 50 addetti. Rientrano nel finanziamento i costi per:
rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
Tutti i dispositivi dovranno essere certificati secondo le normative vigenti in materia. La procedura è gestita da INVITALIA sulla base delle indicazioni INAIL.
Riduzione IVA dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su
beni e dispositivi medici e di protezione individuale e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’IVA. Questi alcuni DPI rientranti nella misura:
Detrazione fiscale al 110% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica con possibilità di cedere il relativo credito fiscale. Si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Detrazione d’imposta del 110% (da dividere in cinque quote annuali di pari importo) su spese per riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazioni di impianti fotovoltaici sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Lo sconto fiscale per lavori ammessi all’ecobonus e al sisma bonus è riconosciuto anche per gli interventi effettuati sulle ‘seconde case’, a patto però che non siano villette unifamiliari.
La detrazione potrà anche essere ceduta all’impresa che esegue i lavori (ottenendo uno sconto fino al 100% in fattura) o agli istituti di credito.
Per gli interventi inerenti la riduzione del rischio sismico, la detrazione al 110% per cento è condizionata alla stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.
In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula della polizza sopra citata, la detrazione Irpef conseguente alla polizza passa dal 22 al 90%.
In ogni caso questa misura non è applicabile ad edifici ubicati in zona sismica 4.
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati.
La condizione per poter beneficiare della detrazione è che gli interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure che determinino “il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)” rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
L’installazione di impianti fotovoltaici e di relativi sistemi di accumulo integrati può beneficiare della detrazione al 110% se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra descritti, per un limite di spesa massimo di 48.000 euro e di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
La detrazione per gli impianti di produzione di energia è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi inseriti nel riquadro.
Tutti i pagamenti dovuti per le ritenute, IVA, contributi previdenziali e a favore dell’INAIL, atti di accertamento, cartelle esattoriali, avvisi bonari, rate ‘rottamazione-ter’ e ‘saldo e stralcio’ sono prorogate al 16 settembre 2020;
i pagamenti possono essere effettuati in unica soluzione o in 4 rate di pari importo.
Imprese, artigiani, commercianti e professionisti con ricavi fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso e fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
L’importo minimo dell’indennizzo è definito in 1.000 euro per persone fisiche e 2.000 euro per le imprese.
Ammontare del contributo – calcolato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata.
Il parametro da applicare per calcolare l’ammontare del contributo dipende dall’ammontare dei ricavi o compensi dell’impresa.
d’imposta;
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Erogato,
nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto.
Persone fisiche e giuridiche che hanno registrato un calo di fatturato del 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e che investono nel capitale sociale di società (spa, srl, sapa, srls, cooperative) – detraibilità/deducibilità per l’anno 2020 del 20% della somma investita, entro i 2 milioni.
Gli aumenti di capitale dovranno essere di almeno 250.000 euro per società con ricavi di almeno
10 milioni di euro e numero di occupati inferiore a 250 persone.
Inoltre alle società oggetto di aumento di capitale viene riconosciuto anche un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di
800.000 euro) per il 2020.
I benefici si perdono nel caso in cui avvenga una distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024.
La misura esclude dal beneficio banche, finanziarie e compagnie assicurative.
“Pari passu” – Per società con volumi di ricavi tra 10 e 50 milioni di euro e che seguono un aumento di capitale di almeno 250.000 euro.
Intervento di Invitalia a cui le società possono chiedere di sottoscrivere strumenti finanziari emessi dalle aziende entro la fine del 2020, per un durata di 10 anni e senza interessi.
Il “Fondo Patrimonio PMI” è gestito da Invitalia.
L’importo dello strumento finanziario sottoscritto dallo Stato avrà un valore compreso tra il triplo
dell’aumento di capitale e il 12,5% dei ricavi del 2019.
La durata di questo intervento è di dieci anni (ma si potrà estinguerlo già dopo tre anni), al termine dei quali andrà riscattato dall’impresa.
Non si pagheranno interessi se l’impresa si impegna a non ridurre il numero di dipendenti o se investe in digitalizzazione, innovazione o sostegno dell’ambiente.
Le somme dovranno inoltre essere destinate al sostegno dei costi di personale o investimenti in capitale localizzato in Italia.
Imprese con fatturato tra 5 e 50 milioni di euro che nell’anno 2020 abbiano subito tra il primo marzo e il 30 aprile 2020 una riduzione dei ricavi superiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – detrazione dall’Irpef o dall’Ires del 30% della somma investita nel capitale sociale dell’impresa.
Per le persone fisiche l’investimento massimo detraibile sarebbe di 1 milione, mentre per le società sarebbe di 1,8 milioni.
Società per azioni con sede in Italia e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro – intervento di Cassa depositi e prestiti (Cdp) che costituirà un ‘Patrimonio Rilancio’.
La misura non si applica per società appartenenti ai settori bancario, assicurativo e finanziario.
Con il fondo ‘Patrimonio Rilancio’ Cdp può intervenire nel capitale delle società colpite dalla crisi connessa all’emergenza COVID-19 per effettuare ogni forma di investimento (purché temporaneo) inclusi, in via preferenziale:
Per finanziare le attività di ‘Patrimonio Rilancio’ il decreto consente l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi.
Fondo di liquidità di 12 milioni di euro per il pagamento dei debiti commerciali degli Enti destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019:
Le risorse sono gestite da Cdp con anticipazioni da restituire in 30 anni.
Sospeso l’art. 48-bis DPR n. 602/1973 che vincola il pagamento dei crediti commerciali alla previa verifica dell’assenza, in capo al fornitore, di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 5 mila euro.
Dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle PMI del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto ‘Cura Italia’, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle PMI, con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a
dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti.
Fondo finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.
Sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”.
Regioni e Province autonome, gli altri Enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.
Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, fiere, congressi, mostre – 150 milioni di euro a sostegno di librerie, filiera editoria, musei, istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali.
Innalzato il limite delle compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro.
Per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.
Per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione
del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
Istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di adeguamento degli spazi conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid- 19.
Stabilizzazione di 16 mila insegnanti, con un totale di 32 mila posti aggiuntivi all’avvio dell’anno
scolastico.
Alle Università e agli Enti Nazionali di Ricerca vengono destinati 1,4 miliardi.
È prevista l’assunzione di ulteriori 4 mila ricercatori, oltre ai 1.600 già deliberati.
Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall’emergenza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020.
Istituito un Fondo con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie,
dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
d’imposta.
svolgimento dell’esame di stato per l’anno scolastico 2019/2020.
rafforzamento del monitoraggio e del tracciamento precoce dei casi, dell’assistenza ai pazienti in isolamento domiciliare, all’incremento delle prestazioni terapeutiche domiciliari e al rafforzamento dei servizi infermieristici distrettuali, con l’introduzione dell’infermiere di famiglia o di comunità, per l’assunzione di fino a 8 infermieri ogni 50 mila abitanti, con contratti dal 15 maggio al 31 dicembre 2020;
di gestione dell’emergenza del Ministero dell’Interno, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al pagamento degli straordinari e alle indennità di ordine pubblico;
per la quale vengono stanziati circa 4,7 milioni di euro;
Salute e l’Istituto Superiore di Sanità;