DECRETO RILANCIO

DL 34/2020

disposizioni in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal CdM con DL 13 maggio 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020)

 

 
  

Bonus autonomi

Liberi professionisti e Collaboratori coordinati continuativi (co.co.co), che risultino già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro – erogata automaticamente un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019)

– indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti – indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) che risultino già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro – indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che risultino già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro – indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020 (con un aumento a 1.000 euro per maggio). Stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.

Lavoratori del settore agricolo che risultino già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro – indennità per il mese di aprile 2020 di 500 euro.

Individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione – indennità per i mesi di aprile e maggio di 600 euro per ciascun mese.

Lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti – indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – dopo il mese di marzo, anche per i mesi di aprile e maggio 2020 indennità di 600 euro.

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono

erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo.

È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza.

Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità

per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

Lavoratori domestici – Bonus colf e badanti

Lavoratori domestici con in essere, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro – riconosciuta indennità pari a 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020.

L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Lavoratori sportivi

Lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a. – introdotta per i mesi di aprile e maggio 2020 un’indennità pari a 600 euro, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

Soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto- legge n. 18 del 2020 – la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 – possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

Permessi 104

Aumento di 12 giornate nei mesi di maggio e giugno 2020 dei permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili.

Quarantena equiparata a malattia

Estesa al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

Lavoro agricolo

Percettori di ammortizzatori sociali – limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, possibilità

di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020.

La deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste.

Regolarizzazione migranti

Settori lavorativi per cui si applica la misura

Agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura, assistenza alle persone affette da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, e lavoro domestico.

Come funziona la regolarizzazione

Datori di lavoro che hanno impiegato cittadini stranieri con il permesso di soggiorno scaduto potranno richiederne l’emersione e la regolarizzazione a fronte della stipula di un contratto di lavoro subordinato. Questa misura riguarda anche l’emersione del lavoro nero per lavoratori italiani, precedentemente impiegati in nero.

Quali lavoratori stranieri potranno fruirne

tutti quelli che sono stati identificati con fotosegnalazione prima dell’8 marzo del 2020 o che possono dichiarare di aver risieduto in Italia continuativamente prima di quella data.

Gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 o in scadenza, che non hanno lasciato il Paese prima dell’8 marzo 2020, potranno chiedere un permesso di soggiorno temporaneo per cercare un lavoro. Il permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza.

Se gli stranieri che fanno domanda trovano un lavoro, il permesso di soggiorno temporaneo

viene trasformato in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro di quattro mesi. Chi intraprende questa procedura deve però dimostrare di aver già lavorato in passato nei settori professionali interessati dal decreto.

Proroga CIG d’emergenza

Modifiche al trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”

  • per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove
  • È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro

settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Innalzato a diciotto settimane la durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga.

Semplificazione ammortizzatori sociali e blocco

licenziamenti

Più veloce la procedura per la Cassa in deroga, che consente al datore di lavoro di rivolgersi direttamente all’Inps. L’Inps, in 15 giorni dall’arrivo dell’istanza, erogherà un anticipo dell’assegno del 40 per cento.

Le imprese non potranno fare licenziamenti economici individuali e collettivi per altri tre mesi. Sospese anche le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per motivo oggettivo in corso.

Indici ISA corretti per la crisi

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) destinati a sostituire integralmente i 193 studi di settore per i lavoratori autonomi vengono corretti per i periodi di imposta 2020 e 2021, al fine di tenere in debito conto gli effetti della crisi. Ampliate inoltre le ipotesi di esclusione dall’applicazione della disciplina degli ISA,

Reddito di emergenza

Introdotto per il mese di maggio il ‘reddito di emergenza’, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità.

Requisiti (devono essere rispettati tutti e 4 cumulativamente):

  1. residenza italiana
  2. reddito familiare ad aprile 2020 inferiore al Rem spettante
  3. patrimonio mobiliare 2019 inferiore ai 10.000 euro (che può raggiungere i 20.000 euro in base a nucleo familiare e presenza di disabili)
  4. ISEE inferiore i 15.000 euro

Il Rem varia da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare. La richiesta va inoltrata all’Inps

entro giugno. Le risorse sono erogate in due quote, ciascuna pari all’ammontare riconosciuto.

Congedi parentali e Bonus Baby sitter

Innalzato a 30 giorni i congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (con indennità pari al 50% della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.

Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a

1.200 euro) e possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio- educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Smart Working con figli sotto i 14 anni

Genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–

19 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Tax Credit vacanze

Famiglie con reddito medio-basso, ovvero con un valore ISEE inferiore ai 40mila euro – Credito d’imposta per le spese effettuate nelle strutture turistico-ricettive italiane tra il 1°luglio ed il 31 dicembre 2020.

La cifra massima può essere di 500 euro (300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone, 150 euro per una sola persona).

Il credito sarà fruibile:

  • 80% come sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta
  • 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente

diritto.

Lo sconto, rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione F24, ma con ulteriore facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari costituendo così una vera e propria iniezione di liquidità.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva.

Il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Bonus Mobilità

Residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia, ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti – Buono ‘mobilità’ pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a 500 euro, a partire dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di bici, e-bike e monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel o abbonamenti a servizi di sharing purché non di autovetture.

Rottamazione auto classe Euro 3 o inferiore o motociclo omologato fino alla classe Euro 2/Euro3 a due tempi – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 possibile usufruire del Buono ‘mobilità’ (cumulabile col bonus bici) pari a 1.500 euro per ogni autovettura e 500 euro per ogni motociclo rottamati.

Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km, che per il 2020 è stato innalzato a 100 milioni di euro.

Rimborso abbonamenti bus, metro, treni

Studenti o lavoratori pendolari in possesso di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale (autobus, tram e metro) in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure restrittive imposte dal governo che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio – Rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico.

Stop pignoramenti stipendi e pensioni

Sospesi fino al 31 agosto 2020 i pignoramenti su stipendi e pensioni con slittamento a settembre

dei versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Fondo Politiche per la famiglia

Incrementato il Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l’anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

Blocco rata IRAP saldo 2019 – acconto 2020

Imprese con un volume di ricavi fino a 250 milioni e Lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi – esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 %, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.

Credito d’imposta al 60% per affitti delle PMI

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto – credito d’imposta del 60 % dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio.

Requisiti:

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Spetta indipendentemente dalla suesposta condizione alle strutture alberghiere.

Credito d’imposta 60% per le spese di messa in sicurezza

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico Credito d’imposta del 60% per un massimo di 80.000 euro per le spese di investimento necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività economiche.

Tipologia di interventi – interventi necessari per garantire le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento:

  • interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • arredi di sicurezza o quelli per l’acquisto di tecnologie per l’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e

Credito d’imposta 60% per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore Credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo per ciascun beneficiario di 60.000 euro.

Le spese potranno essere sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, ma anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di prodotti detergenti e disinfettanti, di termometri e termoscanner, di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come pannelli e barriere, e le relative spese di installazione.

Sconto sulle bollette per 3 mesi per tutte le PMI

Commercianti e piccoli artigiani (PMI) – riduzione degli oneri (quota fissa) delle bollette elettriche per i mesi di maggio, giugno e luglio.

In particolare:

  • potenza contatore fino a 3,3 kW – azzeramento delle attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali;
  • potenza contatore superiore a 3,3 kW – rideterminazione delle tariffe di rete e degli oneri generali sulla base di una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò’ corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi

Stralciata prima rata IMU 2020 su immobili del settore turistico e TOSAP bloccata

Alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, campeggi, terme, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte e stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, in scadenza il 16 giugno 2020.

Stop fino al 31 ottobre della tassa di occupazione del suolo pubblico, per la parte di spazio che gli esercizi dovranno aggiungere, per rispettare il distanziamento previsto dalle nuove regole.

Aiuti a fondo perduto INAIL

Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali contributo INAIL a fondo perduto per finanziare le spese di sanificazione, o per l’acquisto di apparecchiature e attrezzature atte a garantire il distanziamento sociale tra i lavoratori.

Questi fondi Inail sono incompatibili con altre agevolazioni, anche fiscali, previste per questo tipo di spese; non sono cumulabili con il credito di imposta del 50%.

L’importo massimo per beneficiario è scaglionato in base all’ampiezza dell’impresa:

15.000 euro per imprese fino a 9 dipendenti

50.000 euro per imprese da 10 a 50 dipendenti

100.000 euro per le aziende con oltre 50 addetti. Rientrano nel finanziamento i costi per:

  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e

rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro (ad esempio i rilevatori di temperatura corporea)
  • dispositivi ed altri strumenti di protezione

Tutti i dispositivi dovranno essere certificati secondo le normative vigenti in materia. La procedura è gestita da INVITALIA sulla base delle indicazioni INAIL.

Riduzione IVA per DPI

Riduzione IVA dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su

beni e dispositivi medici e di protezione individuale e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’IVA. Questi alcuni DPI rientranti nella misura:

  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3% in litri;
  • ventilatori

Potenziato al 110% Ecobonus e Sismabonus

Detrazione fiscale al 110% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica con possibilità di cedere il relativo credito fiscale. Si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Ambito di applicazione

Interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Chi ne può beneficiare

  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • IACP;
  • cooperative a proprietà indivisa;
  • enti aventi le stesse finalità sociali degli

In cosa consiste

Detrazione d’imposta del 110% (da dividere in cinque quote annuali di pari importo) su spese per riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazioni di impianti fotovoltaici sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Seconde case

Lo sconto fiscale per lavori ammessi all’ecobonus e al sisma bonus è riconosciuto anche per gli interventi effettuati sulle ‘seconde case’, a patto però che non siano villette unifamiliari.

Cessione del credito

La detrazione potrà anche essere ceduta all’impresa che esegue i lavori (ottenendo uno sconto fino al 100% in fattura) o agli istituti di credito.

Per gli interventi inerenti la riduzione del rischio sismico, la detrazione al 110% per cento è condizionata alla stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.

In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula della polizza sopra citata, la detrazione Irpef conseguente alla polizza passa dal 22 al 90%.

In ogni caso questa misura non è applicabile ad edifici ubicati in zona sismica 4.

Ecobonus, interventi e condizioni di ammissibilità

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo – Il limite di spesa detraibile è di 000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici o sugli edifici unifamiliari (solo se abitazione principale) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione – Il limite di spesa detraibile (incluse quelle per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito) è di 000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • se eseguiti congiuntamente a quelli fin qui elencati, si potrà beneficiare della detrazione al 110% anche per i normali interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (ad esempio: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), nei limiti di spesa

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati.

La condizione per poter beneficiare della detrazione è che gli interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure che determinino “il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)” rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Impianti fotovoltaici

L’installazione di impianti fotovoltaici e di relativi sistemi di accumulo integrati può beneficiare della detrazione al 110% se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra descritti, per un limite di spesa massimo di 48.000 euro e di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

La detrazione per gli impianti di produzione di energia è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi inseriti nel riquadro.

Scadenze fiscali prorogate al 16 settembre

Tutti i pagamenti dovuti per le ritenute, IVA, contributi previdenziali e a favore dell’INAIL, atti di accertamento, cartelle esattoriali, avvisi bonari, rate ‘rottamazione-ter’ e ‘saldo e stralcio’ sono prorogate al 16 settembre 2020;

i pagamenti possono essere effettuati in unica soluzione o in 4 rate di pari importo.

Contributi a fondo perduto

ricavi fino a 5 milioni

Imprese, artigiani, commercianti e professionisti con ricavi fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso e fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L’importo minimo dell’indennizzo è definito in 1.000 euro per persone fisiche e 2.000 euro per le imprese.

Ammontare del contributo – calcolato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata.

Il parametro da applicare per calcolare l’ammontare del contributo dipende dall’ammontare dei ricavi o compensi dell’impresa.

  • 20 % – per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo

d’imposta;

  • 15 % – per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 000 euro e fino a un 1 milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
  • 10 % – per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.

Una volta ricavata la percentuale, essa dovrà essere applicata alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Erogato,

nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto.

Rafforzamento patrimoniale delle PMI

ricavi superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni

Persone fisiche e giuridiche che hanno registrato un calo di fatturato del 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e che investono nel capitale sociale di società (spa, srl, sapa, srls, cooperative) – detraibilità/deducibilità per l’anno 2020 del 20% della somma investita, entro i 2 milioni.

Gli aumenti di capitale dovranno essere di almeno 250.000 euro per società con ricavi di almeno

10 milioni di euro e numero di occupati inferiore a 250 persone.

Inoltre alle società oggetto di aumento di capitale viene riconosciuto anche un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di

800.000 euro) per il 2020.

I benefici si perdono nel caso in cui avvenga una distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024.

La misura esclude dal beneficio banche, finanziarie e compagnie assicurative.

Fondo Patrimonio PMI

Pari passu” – Per società con volumi di ricavi tra 10 e 50 milioni di euro e che seguono un aumento di capitale di almeno 250.000 euro.

Intervento di Invitalia a cui le società possono chiedere di sottoscrivere strumenti finanziari emessi dalle aziende entro la fine del 2020, per un durata di 10 anni e senza interessi.

Il “Fondo Patrimonio PMI” è gestito da Invitalia.

L’importo dello strumento finanziario sottoscritto dallo Stato avrà un valore compreso tra il triplo

dell’aumento di capitale e il 12,5% dei ricavi del 2019.

La durata di questo intervento è di dieci anni (ma si potrà estinguerlo già dopo tre anni), al termine dei quali andrà riscattato dall’impresa.

Non si pagheranno interessi se l’impresa si impegna a non ridurre il numero di dipendenti o se investe in digitalizzazione, innovazione o sostegno dell’ambiente.

Le somme dovranno inoltre essere destinate al sostegno dei costi di personale o investimenti in capitale localizzato in Italia.

Imprese con fatturato tra 5 e 50 milioni di euro che nell’anno 2020 abbiano subito tra il primo marzo e il 30 aprile 2020 una riduzione dei ricavi superiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – detrazione dall’Irpef o dall’Ires del 30% della somma investita nel capitale sociale dell’impresa.

Per le persone fisiche l’investimento massimo detraibile sarebbe di 1 milione, mentre per le società sarebbe di 1,8 milioni.

Imprese di medie e grandi dimensioni

ricavi superiori a 50 milioni

Società per azioni con sede in Italia e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro – intervento di Cassa depositi e prestiti (Cdp) che costituirà un ‘Patrimonio Rilancio’.

La misura non si applica per società appartenenti ai settori bancario, assicurativo e finanziario.

Con il fondo ‘Patrimonio Rilancio’ Cdp può intervenire nel capitale delle società colpite dalla crisi connessa all’emergenza COVID-19 per effettuare ogni forma di investimento (purché temporaneo) inclusi, in via preferenziale:

  • sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili;
  • partecipazione ad aumenti di capitale;
  • acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni

Per finanziare le attività di ‘Patrimonio Rilancio’ il decreto consente l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi.

Pagamento debiti delle P.A.

Fondo di liquidità di 12 milioni di euro per il pagamento dei debiti commerciali degli Enti destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019:

  • 6,5 miliardi destinati a Comuni, Province e Città metropolitane;
  • 1,5 miliardi per le Regioni;
  • 4 miliardi sono riservati alle aziende sanitarie

Le risorse sono gestite da Cdp con anticipazioni da restituire in 30 anni.

Sospeso l’art. 48-bis DPR n. 602/1973 che vincola il pagamento dei crediti commerciali alla previa verifica dell’assenza, in capo al fornitore, di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 5 mila euro.

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa

Dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle PMI del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto ‘Cura Italia’, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle PMI, con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a

dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti.

Fondo per il trasferimento tecnologico

Fondo finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.

Sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”.

Misure di aiuto dirette da parte di Enti territoriali e Camere di commercio

Regioni e Province autonome, gli altri Enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.

Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Fondo emergenze imprese e Istituzioni culturali

Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, fiere, congressi, mostre – 150 milioni di euro a sostegno di librerie, filiera editoria, musei, istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali.

Compensazioni fiscali

Innalzato il limite delle compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro.

Ulteriori misure per Turismo, Istruzione e Cultura

Turismo

Fondo Turismo

Per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

Promozione turistica in Italia

Per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione

del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

Istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di adeguamento degli spazi conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid- 19.

Istruzione e Cultura

Stabilizzazione di 16 mila insegnanti, con un totale di 32 mila posti aggiuntivi all’avvio dell’anno

scolastico.

Alle Università e agli Enti Nazionali di Ricerca vengono destinati 1,4 miliardi.

È prevista l’assunzione di ulteriori 4 mila ricercatori, oltre ai 1.600 già deliberati.

Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall’emergenza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020.

Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali

Istituito un Fondo con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie,

dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Editoria

  • 500 euro una-tantum per le edicole
  • 8% sgravio fiscale della spesa sostenuta nel 2019 per acquisto carta
  • 50% l’importo massimo dell’investimento in campagne pubblicitarie ammesso al credito

d’imposta.

Misure per la scuola

 

  • 331 milioni di euro per il 2020 per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per la sicurezza e protezione delle istituzioni scolastiche ed educative;
  • risorse destinate alle istituzioni scolastiche ed educative statali per realizzare entro il 30 settembre 2020 interventi per l’acquisto di servizi professionali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, per l’acquisto di materiale di protezione e igiene e servizi di lavanderia, per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti;
  • 39,2 milioni di euro da destinare agli interventi di pulizia per le attività in presenza connesse allo

svolgimento dell’esame di stato per l’anno scolastico 2019/2020.

Misure per gli Enti Locali

 

  • Datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 – la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;
  • fondo di 3,5 miliardi di euro per il 2020, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane entro il 10 luglio 2020 sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali;
  • 3 miliardi ai comuni;
  • 500 milioni per province e città metropolitane;
  • erogazione: 30% del Fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31.12.2019 di cui ai titoli I e III come risultanti dal SIOPE;
  • verifica del riparto operato entro il 30 giugno 2021 ed eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite;
  • anticipo risorse a province e città metropolitane per 58 milioni di euro;
  • proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019;
  • 200 milioni di euro per il 2020 ai comuni ricadenti nella zona rossa;
  • rinegoziazione mutui Enti locali;
  • differimento dal 15 maggio al 15 luglio dei termini per l’avvio dei lavori per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei piccoli comuni fino a 1000 abitanti;
  • fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli Enti;
  • allineamento termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione

Misure per la Salute e la Sicurezza

 

  • 4,3 miliardi per potenziare la rete ospedaliera e l’assistenza territoriale e rafforzare la dotazione di personale e di mezzi del sistema sanitario, della Protezione civile e delle Forze dell’ordine;
  • 1,4 miliardi di euro stanziati per un intervento di riordino della rete ospedaliera per fronteggiare l’emergenza COVID-19: un incremento strutturale di 3500 nuovi posti letto di terapia intensiva, la riqualificazione di 4225 nuovi posti letto di area semi intensiva, di cui la metà convertibili in terapie intensive, e la creazione di 300 posti letto di terapia intensiva in strutture movimentabili, oltre ad altre misure di potenziamento e ristrutturazione;
  • 1,2 miliardi per il 2020 per il potenziamento dell’assistenza territoriale, destinato al

rafforzamento del monitoraggio e del tracciamento precoce dei casi, dell’assistenza ai pazienti in isolamento domiciliare, all’incremento delle prestazioni terapeutiche domiciliari e al rafforzamento dei servizi infermieristici distrettuali, con l’introduzione dell’infermiere di famiglia o di comunità, per l’assunzione di fino a 8 infermieri ogni 50 mila abitanti, con contratti dal 15 maggio al 31 dicembre 2020;

  • rifinanziato il Fondo Emergenze Nazionali di ulteriori 1, 5 miliardi per il 2020;
  • 170 assunzioni di medici militari;
  • stanziati 88 milioni di euro per potenziare i servizi sanitari militari nel 2020 e 1 milione di euro per gli straordinari del personale medico, paramedico e delle sale operative delle Forze armate;
  • prolungato il periodo di ferma dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e si avvia il reclutamento riservato al personale in servizio di 60 marescialli per funzioni infermieristiche;
  • incrementata di 105 milioni di euro per il 2020 e il 2021 e di 109 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa per le borse di studio per i medici specializzandi;
  • limitatamente al periodo emergenziale, prolungato il periodo di validità delle prescrizioni mediche dei medicinali classificati in fascia A;
  • prorogati diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio;
  • più di 167 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali vengono destinati alle funzioni

di gestione dell’emergenza del Ministero dell’Interno, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al pagamento degli straordinari e alle indennità di ordine pubblico;

  • incrementato di ulteriori 500 unità il contingente di personale dell’operazione “Strade sicure”,

per la quale vengono stanziati circa 4,7 milioni di euro;

  • previste modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della

Salute e l’Istituto Superiore di Sanità;

  • prorogati di ulteriori sei mesi i termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza e delle contabilità speciali delle contabilità speciali
    delle regioni.