Como, lì 01/09/2020

 

Oggetto: credito di imposta per spese sanificazione

 

Gentile Cliente,

facciamo seguito alla nostra comunicazione inviata qualche mese fa e riferita alla concessione di un credito di imposta relativo alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020).

Finalmente sono state definite le procedure per richiedere il credito di cui in oggetto.

In sintesi, entro il 7 settembre 2020, i contribuenti interessati dovranno presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate indicando l’importo delle spese sostenute fino al 31/08/2020 e la previsione di quelle da sostenere entro il 31/12/2020; solo successivamente l’Agenzia delle Entrate comunicherà con apposito provvedimento la percentuale delle spese sostenute che potrà essere utilizzata quale credito di imposta.

Si ricordano le principali spese ammissibili:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Relativamente alle spese di cui alla lettera a), si riassumono di seguito le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Certificazione delle attività di sanificazione

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che, in relazione alle spese per attività di sanificazione degli ambienti e
degli strumenti, con riferimento alle attività di sanificazione deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre
a quantità non significative la presenza virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. Inoltre, è
stato ulteriormente precisato che tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione
redatta da operatori professionisti sulla base di protocolli di regolamentazione vigenti.

Con riguardo ai “protocolli di regolamentazione”, il documento di prassi chiarisce che è anzitutto necessario fare riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, i cui contenuti sono trasfusi nell’allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d’impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi.

Ne consegue che saranno gli operatori della sanificazione a dover predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del Coronavirus.

Per permetterci di presentare la prenotazione del credito per Vostro conto, vi chiediamo di farci avere entro giovedì 3 settembre 2020 il seguente prospetto compilato a mezzo mail all’indirizzo info@studiolillia.it

Si ricorda che l’Iva eventualmente pagata NON costituisce spese e quindi non deve essere considerata negli importi di cui sopra.

Naturalmente le spese devono essere documentate da fatture correttamente intestate (codice fiscale e p.iva) del contribuente che richiede il credito di imposta.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità.

Con i migliori saluti

Studio Lillia Commercialisti Associati

 

 

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